Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

mercoledì 16 aprile 2014

Nuova Ordinanza del Giudice di Pace di S. MARIA Capua Vetere - Dott. Porciello - Ratifica di accordo conciliativo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE I SEZIONE Il Giudice di Pace, Dott. Alessandro Porciello, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Rilevato che all’udienza del 01/04/2014 le parti hanno concordemente aderito alla proposta transattiva o conciliativa formulata, ex art. 185 bis c.p.c., da questo Giudice con ordinanza del 28/02/2014 (restituzione all’attore da parte della convenuta della somma complessiva di €452,00 indebitamente percepita dalla stessa a causa dell’aumento del premio assicurativo per l’arco temporale di riferimento come da certificati assicurativi in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; riconoscimento delle spese e competenze legali alla parte attrice fissate in € 200,00, oltre spese vive , IVA (se ed in quanto ne ricorrano i presupposti di legge per la ripetibilità) e CPA come per la legge, con attribuzione al procuratore antistatario); evidenziato che, poiché la redazione di un verbale separato da quello di udienza prevista dall’art. 88 disp. att. C.p.c. non è requisito di validità dell’atto, la conciliazione giudiziale che produce per effetto dell’accordo delle parti effetti sostanziali e processuali costituisce, in presenza dei requisiti di legge, titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., anche se sia inserita nel verbale d’udienza, come avvenuto nel caso di specie / Cass. civ. sez. III, 18 aprile 2003, n. 6288); P.Q.M. Ratifica l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti, di cui in parte motiva. Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. S. Maria Capua Vetere 01/04/2014 Il Giudice di Pace Dott. Alessandro Porciello

lunedì 11 novembre 2013

PROVA CONTRARIA EX ART. 184 COD. PROC. CIV. (NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 353 DEL 1990) – RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE “CONTROPROVE”

L’indicazione della “prova contraria”, consentita dall’art. 184, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (nella formulazione dettata dall’art. 18 della legge n. 353 del 1990), in forza di ulteriore termine fissato dal giudice rispetto a quello per la produzione documentale e di nuovi mezzi di prova, va riferita unicamente alle (contro)prove volte a contrastare le prove richieste nel contesto dell’operare del primo termine previsto dal citato art. 184, e non già a dare in genere prova contraria dei fatti allegati. Sentenza n. 12119 del 17 maggio 2013 (Sezione Terza Civile, Presidente A. Segreto, Relatore E. Vincenti)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - ASSICURATO TRASPORTATO - DANNO ALLA PERSONA - RISARCIMENTO A CARICO DEL PROPRIO ASSICURATORE - SPETTANZA

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”). Sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013 (Sezione Terza Civile, Presidente G. M. Berruti, Relatore G. B. Petti)

CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE CARATTERIZZATO DA IRREGOLARITA' URBANISTICHE - CONSEGUENZE - NULLITA'

La Seconda Sezione Civile ha affermato che il contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è da considerare nullo per contrarietà alla legge, trattandosi di questione che non può trovare rimedio nella disciplina dell’inadempimento. Sentenza n. 23591 del 17 ottobre 2013 (Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore I. Parziale)

A.T.P. - Danni alla scuola Principe di Piemonte: individuate le responsabilità

Danni alla scuola Principe di Piemonte: individuate le responsabilità I due consulenti tecnici del tribunale hanno stabilito che la responsabilità dei danni subiti dall’edificio scolastico della Principe di Piemonte sono ascrivibili al progettista, alla ditta esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori, al collaudatore e al geologo interessato Redazione in Attualita'Mer, 16/10/2013 - 11:40 SANTA MARIA CAPUA VETERE - Via libera alla procedura di gara per i lavori alla scuola 'Principe di Piemonte'. E’ stata infatti depositata, in sede giudiziaria, la relazione di consulenza dalla quale emerge che, nonostante le difese di tutti gli otto convenuti regolarmente costituiti, sono state condivise e accolte tutte le osservazioni presentate dal legale del Comune, l’avvocato Gianfranco Corvino. I due consulenti tecnici del tribunale hanno stabilito che la responsabilità dei danni subiti dall’edificio scolastico della Principe di Piemonte sono ascrivibili al progettista, alla ditta esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori, al collaudatore e al geologo interessato. La relazione fissa anche in oltre 172mila euro la somma occorrente per riportare l’edificio alle condizioni precedenti al danno provocato. A tale somma vanno ovviamente aggiunti gli ulteriori danni subiti dal Comune e gli ulteriori oneri economici sostenuti dall’ente a seguito della forzata chiusura della scuola, somme che saranno oggetto del successivo giudizio di merito. Il deposito della relazione di consulenza consente, a questo punto, l’avvio della procedura d’appalto per i lavori da effettuarsi nell’edificio, che era rimasta bloccata proprio in attesa del documento dei periti del tribunale. "Si avvia finalmente a conclusione – dichiara il sindaco Biagio Di Muro – una delle tante questioni che abbiamo ereditato e alle quali stiamo ponendo rimedio. Sono queste le risposte che i moralizzatori immorali e amorali meritano, affinché ricordino gli scempi che hanno lasciato alla città prima di abbandonarsi a polemiche strumentali, demagogiche e soprattutto infondate. A chi oggi sa solo puntare il dito, dobbiamo dire che purtroppo una parte del nostro tempo deve essere speso a rimediare agli errori lasciatici dal passato". Fonte: www.interno18.it

SUCCESSIONI - ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO - ECCEZIONE IN SENSO LATO - CONSEGUENZE - RILEVABILITA' IN APPELLO ANCHE IN FAVOR3E DI ALTRO CHIAMATO - SUSSISTENZA

e Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che l’esistenza dell’accettazione con beneficio d’inventario costituisce l’oggetto di un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio anche in appello, purché risultante dagli atti, pur senza specifica allegazione di parte ed anche in favore di altro chiamato inizialmente contumace. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 7 maggio 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore D'Ascola)

VENDITA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DELL'ACQUIRENTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA - LIMITI

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che, nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo, e non sussista, pertanto, alcun suo interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ., al fine di conservare come proprio acquirente l’originario stipulante, onde, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data. Sentenza n. 11523 del 14 maggio 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)

PROCEDURA CIVILE - NULLITA' DEL CONTRATTO - RILIEVO D'UFFICIO NELLE CAUSE DI RISOLUZIONE - EFFETTI IN ORDINE AL GIUDICATO - RIMESSIONE ALLE S.U.

La Sezione Seconda Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della decisione sulla questione di massima di particolare importanza concernente i rapporti tra la soluzione secondo cui la nullità rilevata d’ufficio dal giudice, nelle cause di risoluzione del contratto, viene accertata incidenter tantum senza effetto di giudicato, e l’orientamento per il quale ogni decisione di merito relativa alla risoluzione del contratto determina comunque un giudicato implicito sulla validità dello stesso. Ordinanza interlocutoria n. 16630 del 3 luglio 2013 (Sezione Seconda Civile, Presidente F. Felicetti, Relatore A. Carrato)

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DI DATI GENETICI A CARATTERE NON SANITARIO - TEST GENETICO PREDITTIVO - CONSENSO DELL'INTERESSATO - NECESSITA'

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DI DATI GENETICI A CARATTERE NON SANITARIO - TEST GENETICO PREDITTIVO - CONSENSO DELL'INTERESSATO - NECESSITA' La Prima Sezione Civile ha affermato che, al fine di svolgere un test genetico predittivo, seppur volto ad accertare la consanguineità per valutare il promovimento di azione di disconoscimento della paternità, è sempre necessario il consenso preventivo dell’interessato. Sentenza 13 settembre 2013 n. 21014 (Sezione Prima Civile, Presidente M.G. Luccioli, Relatore M. Acierno)

TRIBUTI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE DILATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE

TRIBUTI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE DILATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, hanno deciso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. Sentenza 29 luglio 2013, n.18184 (Sezioni Unite Civili, Presidente M.G. Luccioli, Relatore B. Virgilio)

ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI

ROCESSO CIVILE - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI Le S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui l’appello avverso sentenza ex art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice. Sentenza n. 22848 dell’8 ottobre 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente L. A.Rovelli, Relatore A. Cappabianca)

mercoledì 10 ottobre 2012

La riforma Fornero in tema di licenziamento

Il nuovo processo «d’urgenza»: il primo grado di giudizio. Innanzitutto una doverosa precisazione: il nuovo procedimento trova applicazione solo rispetto ai licenziamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 18 Stat. lav. (e dunque intimati da datori di lavoro provvisti di precisi requisiti occupazionali, nonché per i licenziamenti discriminatori o comunicati oralmente, indipendentemente dal dato occupazionale). Ciò premesso, l’art. 1, comma 48, della Riforma prevede che per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, purché relativi a «l’impugnativa dei licenziamenti [....] anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione dei rapporti di lavoro» e «salvo che (domande diverse) siano fondate sugli identici fatti» sia proposta, entro i 180 giorni successivi all’impugnazione del recesso (solo per i recessi comunicati dopo il 18 luglio 2012, mentre per quelli precedenti rimane il vecchio termine di 270 giorni), domanda giudiziale con un ricorso provvisto dei «requisiti di cui all’articolo 125 c.p.c.» e, dunque, privo di alcuna ragione di diritto o – peggio ancora - mezzo istruttorio. Il Giudice dovrà fissare udienza entro i 40 giorni successivi assegnando un termine per la notifica (anche a mezzo posta elettronica certificata) del ricorso non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza, con onere per il resistente di costituirsi entro i 5 giorni precedenti l’udienza di discussione. In tale ultima occasione lo stesso Giudice, «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio» ex art. 421 c.p.c. Il giudizio viene deciso con ordinanza immediatamente esecutiva, la cui efficacia non può essere sospesa né revocata fino alla pronuncia della sentenza di «secondo grado». Il secondo grado di giudizio. Avverso tale provvedimento la parte soccombente può proporre opposizione con un ricorso «vecchio stile», ossia ex art. 414 c.p.c., innanzi al medesimo Tribunale che la ha emessa (e dunque probabilmente, nei Tribunali più piccoli, davanti allo stesso Giudice) entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla sua comunicazione, se anteriore. In assenza di alcuna espressa preclusione (presente invece per il successivo reclamo), sembra possibile ritenere che entrambi le parti potranno in questo secondo grado richiedere nuovi mezzi istruttori o formulare nuove domande, a condizione che «siano fondate sugli stessi fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti». La relativa udienza deve essere fissata entro i successivi 60 giorni con onere per l’opposto di costituirsi – con memoria ex art. 416 c.p.c. - entro i 10 giorni che precedono l’udienza. Anche in questo caso il Giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti istruttori, all’esito dei quali provvede con sentenza la cui motivazione deve essere depositata in cancelleria entro i 10 giorni successivi. Il terzo grado di giudizio. Ma non è finita qui. Contro tale sentenza, la parte soccombente può proporre «reclamo» (istituto tipico del procedimento cautelare) innanzi alla Corte di Appello, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione o alla notificazione, se anteriore. In questa fase non sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti «salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile». La Corte di Appello deve fissare l’udienza entro i successivi 60 giorni nella quale può, ricorrendo gravi motivi, sospendere l’efficacia della sentenza reclamata. Anche la Corte di Appello è libera di procedere «nel modo che ritiene più opportuno» agli eventuali adempimenti istruttori, all’esito dei quali si pronuncia con sentenza da depositarsi entro i successivi dieci giorni. La Cassazione. Infine, contro quest’ultima sentenza può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione entro i 60 giorni successi alla notifica e/o comunicazione del provvedimento (sei mesi in ipotesi di mancata notifica o comunicazione), la quale deve fissare l’udienza di discussione entro i 6 mesi successivi alla proposizione del ricorso. La Riforma precisa che l’eventuale richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di «secondo» grado deve essere richieste alla Corte di Appello.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – SOSPENSIONE DEL TERMINE

Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito, con specifico riguardo all'indennità di maternità, ma componendo un contrasto di portata generale, che la prescrizione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo una regola di settore, conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato. Sentenza n. 5572 del 6 aprile 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore G. Amoroso)

CONTRATTI - AZIONE DI RISOLUZIONE - RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLA NULLITA' - AMMISSIBILITA'

Componendo un contrasto di giurisprudenza, le S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”. Sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore P. D'Ascola)

PROCEDIMENTO CIVILE - AVVOCATO ESERCITANTE FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE CUI E' ASSEGNATO - ELEZIONE DI DOMICILIO EX LEGE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE - CONDIZIONI - MANCATA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA COMUNICATO ALL'ORDINE - CONFIGURABILITA'

La Sezioni Unite Civili Civili hanno affermato che l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, relativo alla domiciliazione ex lege dell’avvocato esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale di assegnazione, trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, tale domiciliazione ex lege può conseguire soltanto ove il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Amoroso)

COMUNIONE - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI GESTIONE D'AFFARI - CONFIGURABILITA' - DIRITTO DEL COMPROPRIETARIO NON LOCATORE DI ESIGERE I CANONI LOCATIVI DAL CONDUTTORE - NECESSITA' DEL CONTRADDITTORIO CON IL COMPROPRIETARIO LOCATORE

Le Sezioni Unite Civili hanno affermato che la locazione della cosa oggetto di comunione da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore ed esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni proporzionata alla rispettiva quota di proprietà indivisa. Sentenza n. 11135 del 4 luglio 2012 (Sezioni Unite Civili,, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)

CONTRATTI - AZIONE DI RISOLUZIONE - RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLA NULLITA' - AMMISSIBILITA'

Componendo un contrasto di giurisprudenza, le S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”. Sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore P. D'Ascola)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI – PRONUNCIA – REGIME IMPUGNATORIO

Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le S.U. hanno affermato che, in tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione, in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l’appello. Nel caso deciso, peraltro, le S.U. hanno ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, in quanto proposto dalla parte in base all’orientamento giurisprudenziale consolidato all’epoca della sua formulazione. Sentenza n. 16727 del 2 ottobre 2012 - Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI – DIRITTO DEL VINCITORE ALL’INQUADRAMENTO PREVISTO NEL BANDO

Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le S.U. hanno affermato che, in tema di impiego pubblico privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso. Sentenza n. 16728 del 2 ottobre 2012 S- ezioni Unite Civili, Presidente L.A. Rovelli, Relatore G. Mammone

venerdì 14 settembre 2012

È il funzionario a rispondere del contratto non approvato dall'ente

Il contratto stipulato dall'ente locale "in difetto di una valido impegno di spesa" non può essere riferito al Comune. E ciò proprio "per l'invalidità dell'impegno assunto senza la necessaria copertura finanziaria". In questi casi, dunque, rimane esperibile unicamente l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e funzionari dell'ente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 14785/2012, confermando la sentenza della corte di Appello di Palermo e respingendo la richiesta di pagamento a titoli di corrispettivo, per un contratto stipulato nel 1997, di oltre 300milioni di lire da parte di una società di riscossione dei tributi. Bocciata in particolare la doglianza secondo cui sarebbe illegittima la disposizione del Testo unico enti locali (Dlgs 267/2012) laddove prevede che sia il soggetto privato a farsi carico della verifica della corretta registrazione contabile dell'impegno di spesa nel capitolo di bilancio dell'ente. La suprema Corte, infatti, richiamando la Consulta (sentenze 446/1995 e 295/1997), ricorda come tale passaggio legislativo fu introdotto con la finalità di "sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza" ed "assicurare che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti riservata agli organi a ciò deputati". Da qui la considerazione per cui "gli atti di acquisizione di beni e servizi senza delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria solo apparentemente sono riconducibili all'ente pubblico". In tali casi, infatti, si realizza "una frattura del nesso organico con l'apparato pubblico (che fra l'altro il terzo contraente non dovrebbe ignorare)" che "vale ad impedire di ricondurre la fattispecie agli schemi di responsabilità dell'amministrazione". Del resto, conclude la Corte, l'ente neppure successivamente ha provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, per cui la nullità del contratto non è mai stata sanata e dunque "il rapporto obbligatorio intercorreva unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che aveva autorizzato la prestazione