COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
Testo Completo:
Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D'Alonzo)
Documenti:
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Studio Legale Corvino, Patrocinio in Cassazione, Piazza Mazzini, Pal. Cirillo (cap 81055) Santa Maria Capua Vetere (CE), Tel. e Fax 0823 846296, Avv. Gianfranco Corvino - Avv. Eloisa Avenia
Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere
lunedì 27 febbraio 2012
IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE – DEPOSITO DI ATTI
In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. (ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).
Testo Completo:
Sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Amatucci)
In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. (ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).
Testo Completo:
Sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Amatucci)
PREVENTIVO LEGALE non più obbligatorio - Dietrofront del Governo
Caro Zibaldone, pare saltato l'obbligo (ai miei occhi inesigibile) di preventivo scritto per i professionisti. Il compenso sarà pattuito con un "preventivo di massima"; è stato lo stesso Governo Monti a fare retromarcia. Ancora, scompare an ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11553.asp
Caro Zibaldone, pare saltato l'obbligo (ai miei occhi inesigibile) di preventivo scritto per i professionisti. Il compenso sarà pattuito con un "preventivo di massima"; è stato lo stesso Governo Monti a fare retromarcia. Ancora, scompare an ...
Fonte: Studiocataldi.it
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ISTANZA DI TRATTAZIONE ABOLITA!!! - Una vittoria - Niente più estinzione o rinuncia all'impugnazione
Caro Zibaldone, non credo ai miei occhi! Domenica girovagavo per il sito istituzionale del Parlamento quando ha attirato la mia attenzione la Legge di conversione del Decreto Legge n.10 del 17 febbraio 2012 che prevede che l'art. 26 della l ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11550.asp
Caro Zibaldone, non credo ai miei occhi! Domenica girovagavo per il sito istituzionale del Parlamento quando ha attirato la mia attenzione la Legge di conversione del Decreto Legge n.10 del 17 febbraio 2012 che prevede che l'art. 26 della l ...
Fonte: Studiocataldi.it
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RISARCIMENTO MICROPERMANENTI - 'lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo' - Commento a prima lettura
Quella che segue vuol essere più una carrellata-flash che una disamina analitica degli emendamenti al Decreto sulle liberalizzazioni che hanno infilato la sorpresa. Ancora frammentarie le news sull'incerto destino delle lesioni personali mi ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11547.asp
Quella che segue vuol essere più una carrellata-flash che una disamina analitica degli emendamenti al Decreto sulle liberalizzazioni che hanno infilato la sorpresa. Ancora frammentarie le news sull'incerto destino delle lesioni personali mi ...
Fonte: Studiocataldi.it
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mercoledì 2 novembre 2011
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Nuova interessante e recente sentenza in tema di phishing
Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. G. D., rapp.to e difeso dall'Avv. Gianfranco Corvino del Foro di S. Maria C.V., conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. la Società Poste Italiane al fine di sentirla condannare al risarcimento danni per l’ammanco subito sul conto corrente del quale era titolare presso la predetta società Postale, in quanto era stato vittima del cosidetto fenomeno del Phishing (ovvero furto dei propri dati personali per accedere al conto corrente).
Con sentenza n. 2578/2011 (R.G. n. 1241/2010), pronunciata in data 31/08/2011, depositata in Cancelleria in data 19 Settembre 2011, esecutiva ex lege, con apposizione della formula esecutiva il 21/10/2011, il Giudice di Pace di S. Maria C.V., in persona del dott. Avv. Michele Lo Storto, condannava Poste Italiane S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Sig. G. D., della somma di Euro 3.930,00.
Nel caso di specie l'attore ha provato l’esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale agiva ed ha allegato l’inadempimento della convenuta, dal canto suo Poste Italiane nulla ha dimostrato in ordine al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
La sentenza ha dato atto, infatti, che solo a partire dal Gennaio 2008 Poste italiane ha adottato un sistema per impedire l’accesso ad estranei alle operazioni on-line anche se la tecnologia all’epoca dei fatti era già in grado di evitare tali tipologie di frodi, per cui, Poste Italiane s.p.a. doveva essere ritenuta reponsabile dei danni cagionati ai propri clienti per tale colposo comportamento.
Con sentenza n. 2578/2011 (R.G. n. 1241/2010), pronunciata in data 31/08/2011, depositata in Cancelleria in data 19 Settembre 2011, esecutiva ex lege, con apposizione della formula esecutiva il 21/10/2011, il Giudice di Pace di S. Maria C.V., in persona del dott. Avv. Michele Lo Storto, condannava Poste Italiane S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Sig. G. D., della somma di Euro 3.930,00.
Nel caso di specie l'attore ha provato l’esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale agiva ed ha allegato l’inadempimento della convenuta, dal canto suo Poste Italiane nulla ha dimostrato in ordine al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
La sentenza ha dato atto, infatti, che solo a partire dal Gennaio 2008 Poste italiane ha adottato un sistema per impedire l’accesso ad estranei alle operazioni on-line anche se la tecnologia all’epoca dei fatti era già in grado di evitare tali tipologie di frodi, per cui, Poste Italiane s.p.a. doveva essere ritenuta reponsabile dei danni cagionati ai propri clienti per tale colposo comportamento.
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