Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

mercoledì 11 aprile 2012

Corte Costituzionale decorrenza della prescrizione per la ripetizione degli interessi anatocistici

Con l'attesa sentenza n.78 pubblicata il 05 aprile 2012, la Corte Costituzionale ha sciolto il nodo relativo alla illegittimità costituzionale dell'art.2 comma 61 del decreto legge n.225 del 29.12.2010 coordinato con le modifiche apportate con la legge di conversione n.10 del 26.2.2011. Tenendo conto delle censure mosse alla norma dai diversi Tribunali remittenti e considerate le difese svolte dagli Istituti di credito coinvolti nelle singole vicende processuali, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di entrambi i periodi di cui si compone l'art.2 comma 61 della legge di conversione del cosiddetto decreto mille proroghe.

Dopo aver esaminato i contrapposti orientamenti giurisprudenziali relativi alla decorrenza del termine di prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito per interessi anatocistici, la Corte si è soffermata sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.24418 del 2011 che, come abbiamo avuto modo di osservare, ribadisce che il contratto di conto corrente bancario determina l'instaurazione di un rapporto unitario e, dunque, il termine decennale di prescrizione per la ripetizione dell'indebito decorre dalla sua chiusura. Tuttavia, la citata sentenza precisa che è fatto salvo il caso dei versamenti in conto corrente che hanno carattere solutorio cioè che costituiscono un pagamento, per la cui ripetizione, invece, è necessario agire in giudizio entro dieci anni a partire dalla loro annotazione.

Secondo la Corte Costituzionale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito un' interpretazione dell'art.2935 c.c. che non lascia spazio ad ulteriori dubbi. Pertanto, la norma dell'art.2 comma 61 della legge n.10 del 2011 che si auto qualifica di interpretazione dell'art.2935 c.c. e ha efficacia retroattiva viola il canone generale della ragionevolezza posto dall'art.3 Cost. Infatti, essa è intervenuta sull'art.2935 c.c. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo. Né la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma in esame può essere considerata una possibile variante di senso del testo dell'art.2935 c.c.. Essa, piuttosto, tende a derogare senza alcuna giustificazione alla disposizione codicistica. A ciò si aggiunga che l'efficacia retroattiva della deroga riduce irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto di conto corrente bancario, pregiudicando la posizione dei correntisti che avevano già avviato azioni di ripetizione dell'indebito.

L'art.2 comma 61 della legge n.10 del 2011, quindi, è costituzionalmente illegittimo in quanto non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art.3 Cost.

La Corte aggiunge che la norma in esame contrasta anche con l'art.6 CEDU. Tale disposizione assurge a parametro costituzionale in virtù del disposto dell'art.117 I comma Cost e sancisce il principio della preminenza del diritto e il concetto di equo processo. In virtù di tali principi il potere legislativo può ingerirsi nell'amministrazione della giustizia con norme retroattive che influenzano l'esito giudiziario di una controversia solo per motivi imperativi d'interesse generale. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte Costituzionale non ravvisa alcuno di tali motivi; pertanto l'art.2 comma 61 della legge n.10 del 2011 violi l'art.117 I comma Cost., in relazione all'art.6 CEDU.

L'illegittimità costituzionale del primo periodo della norma travolge anche il secondo periodo ove si legge "In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".Infatti i due periodi sono strettamente connessi l'uno all'altro.

A questo punto, dunque, con riferimento ai conti correnti bancari troverà applicazione l'art.2935 c.c. nell'interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.24418 del 2010 e, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione della ripetizione dell'indebito, si dovrà distinguere i versamenti ripristinatori da quelli solutori. Per i primi, il termine decorrerà dalla chiusura del conto mentre solo per i secondi il termine decorrerà dall'annotazione. (da Dott.ssa Alfonsina Biscardi - www.tesiindiritto.com)

Compravendita immobiliare: Cassazione, in caso di intervento di più mediatori, tutti hanno diritto alla provvigione

In tema di mediazione (artt. 1754 c. c. e seg.), con sentenza n. 4228, depositata il 16 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha ricordato che quando l'affare si è conscluso con l'intervento di più mediatori, congiunto o distinto, concordato o autonomo, in base allo stesso o più incarichi, ognuno dei mediatori ha diritto a una quota della provvigione. E' quanto emerge dal disposto dell'art. 1758 c.c.. Naturalmente, spiega la Corte occorre accertare l'efficacia causale dell'apporto di cuascun mediatore. Secondo la corte basta che ciascun mediatore sia sia giovato dell'apporto utile degli altri, limitandosi a integrarlo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità tra i vari separati interventi e la conclusione dell'affare e sempre che si sia trattato in ogni caso dello stesso affare sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Citando un precedente (la sentenza della stessa Cassazione del 18 marzo 2005, n. 5952) la Corte ha precisato che, in riferimento al caso di specie, "l'accertamento dell'efficacia causale dell'attività del singolo mediatore nella conclusione dell'affare è accertamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, quando sorretto da motivazione adeguata e non contraria e norma di legge". Confermando la decisione della Corte di Appello, la Suprema Corte ha quindi, rigettato il ricorso con cui una snc e due soci della stessa, avevano cercato di ribaltare il verdetto emesso in grado di appello. I giudici territoriali, rigettando l'appello principale e l'incidentale proposto dal titolare di una impresa immobiliare, avevano confermato la decisione del Tribunale di condanna a corrispondere l'indennità di provvigione per la compravendita di un capannone industriale

giudice non ammette CTU? La sentenza può essere censurata sotto il profilo dell'omessa o insufficiente motivazione

Quando il giudice, nonostante la richiesta della parte, non ha voluto nominare un consulente d'ufficio, la mancata nomina può essere censurata in Cassazione sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. È quanto afferma la sesta sezione civile della Corte (sentenza n. 5264/2012) facendo notare però che ciò è possibile solo nel caso in cui la consulenza sia l'unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione. Secondo i giudici di Piazza Cavour è anche necessario che sussistano i presupposti per disporre la consulenza tecnica d'ufficio e che l'esito dell'accertamento peritale sia idoneo ad incidere sulla risoluzione della controversia. Ricordiamo che la possibilità per il giudice di richiedere l'intervento di un esperto e disciplinata dall'articolo 61 del codice di procedura civile. In base a tale norma "quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica". In precedenza la stessa Cassazione (sez. lav. sentenza n. 9379/2010) aveva stabilito, richiaamando a sua volta altri precedenti giurisprudenziali, che "il giudizio sulla necessità o utilità di fare ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e, se adeguatamente motivato in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacato in sede di giudizio di legittimità; con la ulteriore precisazione che la motivazione, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, può anche essere implicitamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, effettuate dal suddetto giudice". (da Studio Cataldi)

lunedì 27 febbraio 2012

Gli interessi del 10 per cento applicati sulle contravvenzioni rendono nulle le cartelle in cui viene chiesto di pagare le vecchie contravvenzioni. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione che fino a oggi è stata quasi ignorata la n. 3701 del 16 Luglio del 2007

C'è una sentenza, datata febbraio 2007, che potrebbe annullare le sanzioni di migliaia di cartelle di Equitalia. Una sentenza della Corte di Cassazione per anni introvabile anche nei database giuridici più forniti. Una pronuncia che, almeno sulla carta, segna un piccolo gol a favore dei debitori del fisco, dichiarando "illegittime" le sanzioni che la società di riscossione applica sulle multe e sulle ammende amministrative. A partire dalle infrazioni del codice della strada.

Per cinque anni, da quando cioè la Cassazione s'è pronunciata, nessuno ne ha mai sentito parlare. Fino a quando un avvocato di Bari, Vito Franco, ha deciso di andare in fondo alla vicenda. Abbonato a una delle più prestigiose banche dati giuridiche private d'Italia si mette a dare la caccia alla sentenza fantasma. Eppure anche negli archivi telematici per i professionisti non trova alcun riscontro.

Quel pronunciamento fantasma sembra non esistere. La ricerca si trasferisce online, fra siti, blog giuridici, forum di discussione fra fiscalisti. Anche qui niente. L'unica soluzione è andare a Roma e spulciare negli archivi cartacei della Suprema Corte. E così, si mette a scartabellare fra mucchi di carte alti come armadi. E alla fine ecco che spunta la sentenza annulla-sanzioni. E' stata depositata in Cassazione il 16 luglio 2007. Porta il numero di protocollo 3701. E parla chiaro: gli interessi del 10 per cento semestrale applicati da Equitalia sono illegittimi.

Una pretesa del fisco, insomma, che i giudici contestano, spiegando che non è diritto dello Stato incassare quella specie di tassa sulle multe. Eppure, anche di fronte a una decisione del genere, dal 2007 a oggi Equitalia ha continuato ad applicare il rincaro: "Non è cambiato nulla. Le maggiorazioni continuano a essere presenti in tutte le cartelle relative alle sanzioni amministrative", spiega l'avvocato Franco. Proprio come risulta da centinaia di cartelle esattoriali. Gli esempi possono essere molti. Una, ad esempio, chiede la riscossione di 13.561 euro per un cumulo di multe non pagate.

Ecco che nel conto di Equitalia ben 3.292 euro di maggiorazioni, secondo la sentenza della Cassazione, sarebbero "illegittime". Un caso molto diffuso, visto che gli automobilisti in debito con il fisco sono una percentuale piuttosto alta dei "clienti" di Equitalia: "A occhio e croce potrebbero rappresentare il 30 per cento delle cartelle emesse", spiega il legale, che fa da consulente anche a un'associazione di tutela dei consumatori, l'Assdac di Bari, che negli ultimi anni ha presentato oltre 3.500 ricorsi.

A fare due conti le sanzioni "irregolari" creano maggiorazioni di milioni di euro, soldi che non sarebbero dovuti, secondo la Cassazione. Che sul "no" alla sovrattassa del 10 per cento parla chiaro: in caso di ritardo nel pagamento della sanzione, va applicata "l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10 per cento. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili".
ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 702 DEL 18 GENNAIO 2012



PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
a Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione interpretativa circa il disposto dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che impone al procuratore, esercente in un giudizio fuori della “circoscrizione del tribunale” cui è assegnato, di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, poiché altrimenti si intende eletto domicilio presso la cancelleria, essendo controverso se tale elezione di domicilio “ex lege” valga soltanto per il giudizio di primo grado (salvo il caso del procuratore esercente fuori distretto) oppure anche ai fini dell’impugnazione (ai fini, cioè, della notifica della sentenza per il decorso del termine breve e della notifica dell’atto di gravame).

Testo Completo:
Ordinanza interlocutoria n. 702 del 18 gennaio 2012

(Sezione Lavoro, Presidente P. Stile - Estensore G. Mammone)
RISARCIMENTO DANNI – DANNO MORALE – DISTINZIONE DAL DANNO BIOLOGICO – CONFIGURABILITA’
La distinzione tra la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, e quella del cd. danno biologico trova rinnovata espressione anche nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, con la conseguenza che da essa il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione dei danni da illecito civile.

Testo Completo:
Sentenza n. 18641 del 12 settembre 2011

(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore G. Travaglino)
PROCEDIMENTO CIVILE – RISARCIMENTO DEL DANNO - FRAZIONAMENTO DELLA DOMANDA DELLE DIVERSE VOCI DI DANNO - ABUSO DEL PROCESSO - CONSEGUENZE - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 22 dicembre 2011, n.28286

MASSIMA. I principi di buona fede e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili. Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata, indipendentemente dalla tipologia della domanda concretamente azionata.

2. Va esclusa la possibilità di "parcellizzazione" della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, quando le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito si siano puntualmente e definitivamente verificate.

3. La disarticolazione dell'unico rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, con l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, per essere attuata con ed attraverso il processo, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.