Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

giovedì 23 giugno 2011

Nuovo Moto Club, Mirra presidente e Corvino vice- Domani sera l'ufficializzazione


Nella serata di domani si insedia il nuovo direttivo del Moto Club che è stato votato nei giorni scorsi dai soci. Secondo le facili previsioni, il nuovo presidente sarebbe l'avvocato Antonio Mirra che attualmente ricopre la carica di consigliere provinciale. Alla sua destra siederà un altro avvocato: Gianfranco Corvino già assessore e poi presidente del Consiglio Comunale nelle due consiliature targate Enzo Iodice. Nel direttivo anche il commercialista Cicciopaolo Ventriglia, l'architetto Luigi Di Muro, l'avvocato Pierfrancesco Lugnano e gli amici Enzo Janniello e Luigi Avenia.

Da: http://politicachepassione.blogspot.com/2010/11/nuovo-moto-club-mirra-presidente-e.html
ASPETTA DUE ANNI, MA VIENE REINTEGRATA DAL GIUDICE

Con provvedimento del 18 Giugno 2010 il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione del Giudice del Lavoro, ha rigettato il Reclamo proposto dalla Ditta che gestisce il servizio mensa nelle Case Circondariali, proposto dalla predetta ditta avverso l’ordinanza del 26 Novembre del 2009 del medesimo Tribunale, resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c., introdotto da una dipendente che riteneva di essere stata ingiustamente licenziata. Il Tribunale sia nella fase cautelare che nella successiva fase del Reclamo ha ritenuto l’assoluta illegittimità del licenziamento operato dalla Ditta in danno della lavoratrice, sia perché contestato dopo circa due anni dalla presunta scoperta dei fatti, sia per l’assoluta infondatezza nel merito dei motivi sottesi al licenziamento, sia per l’esistenza di un evidente periculum in mora. La lavoratrice sia nel giudizio di primo che di secondo grado, è stata assistita dall’Avv. Gianfranco Corvino del Foro di S. Maria C.V., Difensore ed Avvocato di fiducia di molti Comuni ed Enti Pubblici della provincia di Caserta. Entrambi i provvedimenti del Tribunale sono estremamente interessanti in quanto affrontano la problematica della tardività della contestazione di addebito disciplinare ponendosi, quindi, quali precedenti giurisprudenziali importanti in materia.
Pubblicato da PROSPERO CECERE a 16:07

Da: http://prosperocecere.blogspot.com/2010/06/aspetta-due-anni-ma-viene-reintegrata.html

mercoledì 22 giugno 2011

SENTENZA N. 12957 DEL 14 GIUGNO 2011



PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTIVITA' ISTRUTTORIA - DELEGA AD UNO DEI COMPONENTI - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
La Corte, innovando rispetto a propri precedenti arresti ha affermato che l’attività istruttoria svolta su delega del Collegio da uno dei suoi componenti, in violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla Corte d’Appello, non si traduce tout court in un vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con conseguente nullità assoluta della pronuncia, occorrendo a tal fine la specifica deduzione e il positivo riscontro che l’attività stessa abbia, in concreto, comportato l’esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al Collegio.
SENTENZA N. 12408 DEL 7 GIUGNO 2011



DANNI CIVILI - DANNO BIOLOGICO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - APPLICAZIONE DELLE TABELLE PREDISPOSTE DAL TRIBUNALE DI MILANO - NECESSITA'
La Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E’ intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. “Equità”, ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall’affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle “Tabelle” di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale. Da ciò consegue che, d’ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso. La sentenza si segnala altresì per essersi la Corte preoccupata di indicare alcune direttive - per così dire - di “diritto intertemporale”, precisando che le decisioni di merito già depositate, e non passate in giudicato, le quali non abbiano liquidato il danno biologico in base alle tabelle del Tribunale di Milano, non saranno per ciò solo ricorribili per cassazione (per violazione di legge), se sia mancata in appello una specifica censura in tal senso, e se la parte interessata non abbia prodotto agli atti nel giudizio di appello copia delle suddette tabelle.

giovedì 16 giugno 2011

Marito cambia sesso, Corte impone scioglimento matrimonio
Il 'divorzio', senza il consenso dei coniugi, è stato deciso da una sentenza della Corte d'appello di Bologna
Lui diventa 'lei' dopo il matrimonio, e un giudice scioglie le nozze. E' la conclusione di una vicenda che era già approdata alle cronache in passato, e riportata oggi sulle pagine bolognesi di Repubblica. Il 'divorzio', senza il consenso dei coniugi, è stato deciso da una sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha sciolto il legame tra Alessandra Bernaroli e la moglie, unite da un matrimonio diventato 'omosex' dopo il cambio di genere (da uomo a donna) di Bernaroli.

Cambio avvenuto alcuni anni fa quando la coppia, sposata dal 2005 con nozze religiose e civili, era già coniugata. I giudici della Corte d'appello, spiega Repubblica, hanno decretato che il matrimonio deve essere sciolto con la motivazione che sarebbe venuta meno la diversità sessuale tra coniugi. Una sentenza che ha ribaltato quella del tribunale civile di Modena che, in prima istanza, aveva dato ragione a Bernaroli e consorte, negando che un funzionario dell'anagrafe potesse cancellare un legame giuridico. La coppia si era infatti rivolta ai magistrati dopo che Bernaroli aveva ottenuto il cambio di sesso sulla carta d'identità, ma l'anagrafe aveva stilato uno stato di famiglia in cui in cui i nuclei familiari risultavano distinti pur coabitando.

Per i giudici modenesi, un funzionario dell'anagrafe non poteva dividere ciò che è vincolato dalla legge, perché sarebbe stata necessaria la sentenza di un giudice. Sentenza arrivata dai magistrati dell'appello per i quali, non vi sarebbe riscontro in Italia di un matrimonio tra persone dello stesso sesso. La decisione è contestata da Bernaroli e dai suoi avvocati che ricorreranno in Cassazione.

PER RADICALI GRAVE DECISIONE CORTE BOLOGNA - "E' gravissimo quanto deciso dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha imposto a una coppia bolognese il divorzio perché uno dei due partner ha cambiato sesso. Questo è un evidente caso di violazione dei diritti civili e umani della persona": lo afferma l'Associazione Radicale Certi Diritti, secondo la quale ci sono tutti i presupposti per presentare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro l'Italia. "Vogliamo esprimere alla coppia di Bologna tutta la nostra vicinanza e solidarietà - dicono in una nota - la nostra associazione ha già incardinato alcune iniziative giudiziarie alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a causa di evidenti discriminazioni nei confronti di coppie dello stesso sesso e offrirà il suo aiuto e supporto anche alla coppia di Bologna. La strada per la piena uguaglianza dei diritti deve andare avanti. Il tentativo di Stato di 'normalizzazione' della coppia è un atto impositivo gravissimo e del tutto inaccettabile" concludono

mercoledì 15 giugno 2011

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE- DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - SCRITTO ANONIMO
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Testo Completo:
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Sentenza n. 11004 del 19 maggio 2011

martedì 14 giugno 2011

Corte di Cassazione Civile, sezione terza - Sentenza n. 26568/2010
(Incidente Stradale - Corresponsabilità della vittima)

" l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale."

La Corte, letti gli atti depositati osserva:

E' stata depositata la seguente relazione:

1 - Con ricorso notificato il 28 ottobre 2009 F. P., W. L., in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore F. A. P., A. P., L. P., O. P. e T. P. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 17 settembre 2008 dalla Corte d'Appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva accolto solo parzialmente la loro domanda di risarcimento dei danni conseguenti al decesso in un sinistro stradale del loro congiunto D. P.

Gli intimati, Assicurazioni Generali S.p.A. e O. S., non hanno svolto attività difensiva.

2 - I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiché la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 366-bis c.p.c.

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall'art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l'obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l'affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2727, 2729 c.c., nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione. Il quesito finale non postula l'enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate che sia decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata e non costituisce il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, contraddittoria, insufficiente.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione (anche in questo caso non specificate come se si trattasse di sinonimi) degli artt. 1175 e 1227 c.c., nonché omessa, contraddittoria, comunque insufficiente motivazione.

Il quesito finale presenta i medesimi caratteri evidenziati in relazione al primo motivo.

Tuttavia ragioni di completezza impongono di rilevare, con riferimento ad entrambi i motivi, che (Cass. Sez. III, n 24432 del 2009) l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d'essere ascoltata in camera di consiglio;

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

Le argomentazioni addotte con la memoria, che può solo illustrare, ma non integrare il ricorso, non superano i rilievi contenuti nella relazione e restano confermati sia il mancato rispetto dell'art. 366 bis c.p.c., sia il carattere fattuale delle due censure; la circostanza che la vittima viaggiasse senza indossare il casco è stata accertata dai carabinieri; tale fatto non è stato considerato dalla Corte d'Appello come aggravante ex art. 1227, comma 2 c.c., ma come un caso di concorso ai sensi del precedente comma 1;

5. - Ritenuto:

che pertanto il ricorso va rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ.,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.