Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

mercoledì 26 ottobre 2011

Cassazione: SENTENZA N. 17079 DEL 8 AGOSTO 2011



LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INCENTIVI PER L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO - ACCORDO COLLETTIVO - PATTUIZIONE DEL COMPENSO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI – LEGITTIMITA’ E AMMISSIBILITÀ DELL'ACCORDO
È ammissibile e legittimo l'accordo collettivo che, mediante la previsione della misura "al netto" di trattamenti incentivanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, compensi la diversità di disciplina fiscale correlata all'età del lavoratore al momento dell'esodo atteso che, nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal principio di parità di trattamento e la pattuizione, oltre a rispondere all’interesse della funzionalità ed economicità dell’impresa e a quello dei lavoratori, non contraddice la disciplina sulla misura e la riscossione degli oneri fiscali a carico dei lavoratori perché comporta la determinazione "per relationem" dell'ammontare effettivo o lordo della prestazione.
Cassazione: SENTENZA N. 17127 DEL 9 AGOSTO 2011



CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA RISCOSSIONE – CONSEGUENZE
Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.
Cassazione: SENTENZA N. 20931 DEL 12 OTTOBRE 2011



COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.

giovedì 23 giugno 2011

Nuovo Moto Club, Mirra presidente e Corvino vice- Domani sera l'ufficializzazione


Nella serata di domani si insedia il nuovo direttivo del Moto Club che è stato votato nei giorni scorsi dai soci. Secondo le facili previsioni, il nuovo presidente sarebbe l'avvocato Antonio Mirra che attualmente ricopre la carica di consigliere provinciale. Alla sua destra siederà un altro avvocato: Gianfranco Corvino già assessore e poi presidente del Consiglio Comunale nelle due consiliature targate Enzo Iodice. Nel direttivo anche il commercialista Cicciopaolo Ventriglia, l'architetto Luigi Di Muro, l'avvocato Pierfrancesco Lugnano e gli amici Enzo Janniello e Luigi Avenia.

Da: http://politicachepassione.blogspot.com/2010/11/nuovo-moto-club-mirra-presidente-e.html
ASPETTA DUE ANNI, MA VIENE REINTEGRATA DAL GIUDICE

Con provvedimento del 18 Giugno 2010 il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione del Giudice del Lavoro, ha rigettato il Reclamo proposto dalla Ditta che gestisce il servizio mensa nelle Case Circondariali, proposto dalla predetta ditta avverso l’ordinanza del 26 Novembre del 2009 del medesimo Tribunale, resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c., introdotto da una dipendente che riteneva di essere stata ingiustamente licenziata. Il Tribunale sia nella fase cautelare che nella successiva fase del Reclamo ha ritenuto l’assoluta illegittimità del licenziamento operato dalla Ditta in danno della lavoratrice, sia perché contestato dopo circa due anni dalla presunta scoperta dei fatti, sia per l’assoluta infondatezza nel merito dei motivi sottesi al licenziamento, sia per l’esistenza di un evidente periculum in mora. La lavoratrice sia nel giudizio di primo che di secondo grado, è stata assistita dall’Avv. Gianfranco Corvino del Foro di S. Maria C.V., Difensore ed Avvocato di fiducia di molti Comuni ed Enti Pubblici della provincia di Caserta. Entrambi i provvedimenti del Tribunale sono estremamente interessanti in quanto affrontano la problematica della tardività della contestazione di addebito disciplinare ponendosi, quindi, quali precedenti giurisprudenziali importanti in materia.
Pubblicato da PROSPERO CECERE a 16:07

Da: http://prosperocecere.blogspot.com/2010/06/aspetta-due-anni-ma-viene-reintegrata.html

mercoledì 22 giugno 2011

SENTENZA N. 12957 DEL 14 GIUGNO 2011



PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTIVITA' ISTRUTTORIA - DELEGA AD UNO DEI COMPONENTI - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
La Corte, innovando rispetto a propri precedenti arresti ha affermato che l’attività istruttoria svolta su delega del Collegio da uno dei suoi componenti, in violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla Corte d’Appello, non si traduce tout court in un vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con conseguente nullità assoluta della pronuncia, occorrendo a tal fine la specifica deduzione e il positivo riscontro che l’attività stessa abbia, in concreto, comportato l’esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al Collegio.
SENTENZA N. 12408 DEL 7 GIUGNO 2011



DANNI CIVILI - DANNO BIOLOGICO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - APPLICAZIONE DELLE TABELLE PREDISPOSTE DAL TRIBUNALE DI MILANO - NECESSITA'
La Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E’ intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. “Equità”, ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza. Dall’affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle “Tabelle” di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale. Da ciò consegue che, d’ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso. La sentenza si segnala altresì per essersi la Corte preoccupata di indicare alcune direttive - per così dire - di “diritto intertemporale”, precisando che le decisioni di merito già depositate, e non passate in giudicato, le quali non abbiano liquidato il danno biologico in base alle tabelle del Tribunale di Milano, non saranno per ciò solo ricorribili per cassazione (per violazione di legge), se sia mancata in appello una specifica censura in tal senso, e se la parte interessata non abbia prodotto agli atti nel giudizio di appello copia delle suddette tabelle.