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Studio Legale Corvino, Patrocinio in Cassazione, Piazza Mazzini, Pal. Cirillo (cap 81055) Santa Maria Capua Vetere (CE), Tel. e Fax 0823 846296, Avv. Gianfranco Corvino - Avv. Eloisa Avenia
Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere
mercoledì 2 novembre 2011
Nuova interessante e recente sentenza in tema di phishing
Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. G. D., rapp.to e difeso dall'Avv. Gianfranco Corvino del Foro di S. Maria C.V., conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di S. Maria C.V. la Società Poste Italiane al fine di sentirla condannare al risarcimento danni per l’ammanco subito sul conto corrente del quale era titolare presso la predetta società Postale, in quanto era stato vittima del cosidetto fenomeno del Phishing (ovvero furto dei propri dati personali per accedere al conto corrente).
Con sentenza n. 2578/2011 (R.G. n. 1241/2010), pronunciata in data 31/08/2011, depositata in Cancelleria in data 19 Settembre 2011, esecutiva ex lege, con apposizione della formula esecutiva il 21/10/2011, il Giudice di Pace di S. Maria C.V., in persona del dott. Avv. Michele Lo Storto, condannava Poste Italiane S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Sig. G. D., della somma di Euro 3.930,00.
Nel caso di specie l'attore ha provato l’esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale agiva ed ha allegato l’inadempimento della convenuta, dal canto suo Poste Italiane nulla ha dimostrato in ordine al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
La sentenza ha dato atto, infatti, che solo a partire dal Gennaio 2008 Poste italiane ha adottato un sistema per impedire l’accesso ad estranei alle operazioni on-line anche se la tecnologia all’epoca dei fatti era già in grado di evitare tali tipologie di frodi, per cui, Poste Italiane s.p.a. doveva essere ritenuta reponsabile dei danni cagionati ai propri clienti per tale colposo comportamento.
Con sentenza n. 2578/2011 (R.G. n. 1241/2010), pronunciata in data 31/08/2011, depositata in Cancelleria in data 19 Settembre 2011, esecutiva ex lege, con apposizione della formula esecutiva il 21/10/2011, il Giudice di Pace di S. Maria C.V., in persona del dott. Avv. Michele Lo Storto, condannava Poste Italiane S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Sig. G. D., della somma di Euro 3.930,00.
Nel caso di specie l'attore ha provato l’esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale agiva ed ha allegato l’inadempimento della convenuta, dal canto suo Poste Italiane nulla ha dimostrato in ordine al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
La sentenza ha dato atto, infatti, che solo a partire dal Gennaio 2008 Poste italiane ha adottato un sistema per impedire l’accesso ad estranei alle operazioni on-line anche se la tecnologia all’epoca dei fatti era già in grado di evitare tali tipologie di frodi, per cui, Poste Italiane s.p.a. doveva essere ritenuta reponsabile dei danni cagionati ai propri clienti per tale colposo comportamento.
mercoledì 26 ottobre 2011
Cassazione: SENTENZA N. 17079 DEL 8 AGOSTO 2011
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INCENTIVI PER L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO - ACCORDO COLLETTIVO - PATTUIZIONE DEL COMPENSO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI – LEGITTIMITA’ E AMMISSIBILITÀ DELL'ACCORDO
È ammissibile e legittimo l'accordo collettivo che, mediante la previsione della misura "al netto" di trattamenti incentivanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, compensi la diversità di disciplina fiscale correlata all'età del lavoratore al momento dell'esodo atteso che, nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal principio di parità di trattamento e la pattuizione, oltre a rispondere all’interesse della funzionalità ed economicità dell’impresa e a quello dei lavoratori, non contraddice la disciplina sulla misura e la riscossione degli oneri fiscali a carico dei lavoratori perché comporta la determinazione "per relationem" dell'ammontare effettivo o lordo della prestazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INCENTIVI PER L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO - ACCORDO COLLETTIVO - PATTUIZIONE DEL COMPENSO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI – LEGITTIMITA’ E AMMISSIBILITÀ DELL'ACCORDO
È ammissibile e legittimo l'accordo collettivo che, mediante la previsione della misura "al netto" di trattamenti incentivanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, compensi la diversità di disciplina fiscale correlata all'età del lavoratore al momento dell'esodo atteso che, nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal principio di parità di trattamento e la pattuizione, oltre a rispondere all’interesse della funzionalità ed economicità dell’impresa e a quello dei lavoratori, non contraddice la disciplina sulla misura e la riscossione degli oneri fiscali a carico dei lavoratori perché comporta la determinazione "per relationem" dell'ammontare effettivo o lordo della prestazione.
Cassazione: SENTENZA N. 17127 DEL 9 AGOSTO 2011
CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA RISCOSSIONE – CONSEGUENZE
Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.
CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA RISCOSSIONE – CONSEGUENZE
Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.
Cassazione: SENTENZA N. 20931 DEL 12 OTTOBRE 2011
COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
giovedì 23 giugno 2011
Nuovo Moto Club, Mirra presidente e Corvino vice- Domani sera l'ufficializzazione
Nella serata di domani si insedia il nuovo direttivo del Moto Club che è stato votato nei giorni scorsi dai soci. Secondo le facili previsioni, il nuovo presidente sarebbe l'avvocato Antonio Mirra che attualmente ricopre la carica di consigliere provinciale. Alla sua destra siederà un altro avvocato: Gianfranco Corvino già assessore e poi presidente del Consiglio Comunale nelle due consiliature targate Enzo Iodice. Nel direttivo anche il commercialista Cicciopaolo Ventriglia, l'architetto Luigi Di Muro, l'avvocato Pierfrancesco Lugnano e gli amici Enzo Janniello e Luigi Avenia.
Da: http://politicachepassione.blogspot.com/2010/11/nuovo-moto-club-mirra-presidente-e.html
Nella serata di domani si insedia il nuovo direttivo del Moto Club che è stato votato nei giorni scorsi dai soci. Secondo le facili previsioni, il nuovo presidente sarebbe l'avvocato Antonio Mirra che attualmente ricopre la carica di consigliere provinciale. Alla sua destra siederà un altro avvocato: Gianfranco Corvino già assessore e poi presidente del Consiglio Comunale nelle due consiliature targate Enzo Iodice. Nel direttivo anche il commercialista Cicciopaolo Ventriglia, l'architetto Luigi Di Muro, l'avvocato Pierfrancesco Lugnano e gli amici Enzo Janniello e Luigi Avenia.
Da: http://politicachepassione.blogspot.com/2010/11/nuovo-moto-club-mirra-presidente-e.html
ASPETTA DUE ANNI, MA VIENE REINTEGRATA DAL GIUDICE
Con provvedimento del 18 Giugno 2010 il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione del Giudice del Lavoro, ha rigettato il Reclamo proposto dalla Ditta che gestisce il servizio mensa nelle Case Circondariali, proposto dalla predetta ditta avverso l’ordinanza del 26 Novembre del 2009 del medesimo Tribunale, resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c., introdotto da una dipendente che riteneva di essere stata ingiustamente licenziata. Il Tribunale sia nella fase cautelare che nella successiva fase del Reclamo ha ritenuto l’assoluta illegittimità del licenziamento operato dalla Ditta in danno della lavoratrice, sia perché contestato dopo circa due anni dalla presunta scoperta dei fatti, sia per l’assoluta infondatezza nel merito dei motivi sottesi al licenziamento, sia per l’esistenza di un evidente periculum in mora. La lavoratrice sia nel giudizio di primo che di secondo grado, è stata assistita dall’Avv. Gianfranco Corvino del Foro di S. Maria C.V., Difensore ed Avvocato di fiducia di molti Comuni ed Enti Pubblici della provincia di Caserta. Entrambi i provvedimenti del Tribunale sono estremamente interessanti in quanto affrontano la problematica della tardività della contestazione di addebito disciplinare ponendosi, quindi, quali precedenti giurisprudenziali importanti in materia.
Pubblicato da PROSPERO CECERE a 16:07
Da: http://prosperocecere.blogspot.com/2010/06/aspetta-due-anni-ma-viene-reintegrata.html
Con provvedimento del 18 Giugno 2010 il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione del Giudice del Lavoro, ha rigettato il Reclamo proposto dalla Ditta che gestisce il servizio mensa nelle Case Circondariali, proposto dalla predetta ditta avverso l’ordinanza del 26 Novembre del 2009 del medesimo Tribunale, resa nel procedimento ex art. 700 c.p.c., introdotto da una dipendente che riteneva di essere stata ingiustamente licenziata. Il Tribunale sia nella fase cautelare che nella successiva fase del Reclamo ha ritenuto l’assoluta illegittimità del licenziamento operato dalla Ditta in danno della lavoratrice, sia perché contestato dopo circa due anni dalla presunta scoperta dei fatti, sia per l’assoluta infondatezza nel merito dei motivi sottesi al licenziamento, sia per l’esistenza di un evidente periculum in mora. La lavoratrice sia nel giudizio di primo che di secondo grado, è stata assistita dall’Avv. Gianfranco Corvino del Foro di S. Maria C.V., Difensore ed Avvocato di fiducia di molti Comuni ed Enti Pubblici della provincia di Caserta. Entrambi i provvedimenti del Tribunale sono estremamente interessanti in quanto affrontano la problematica della tardività della contestazione di addebito disciplinare ponendosi, quindi, quali precedenti giurisprudenziali importanti in materia.
Pubblicato da PROSPERO CECERE a 16:07
Da: http://prosperocecere.blogspot.com/2010/06/aspetta-due-anni-ma-viene-reintegrata.html
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