Studio Legale Corvino, Patrocinio in Cassazione, Piazza Mazzini, Pal. Cirillo (cap 81055) Santa Maria Capua Vetere (CE), Tel. e Fax 0823 846296, Avv. Gianfranco Corvino - Avv. Eloisa Avenia
Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere
lunedì 11 novembre 2013
PROCEDURA CIVILE - NULLITA' DEL CONTRATTO - RILIEVO D'UFFICIO NELLE CAUSE DI RISOLUZIONE - EFFETTI IN ORDINE AL GIUDICATO - RIMESSIONE ALLE S.U.
La Sezione Seconda Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della decisione sulla questione di massima di particolare importanza concernente i rapporti tra la soluzione secondo cui la nullità rilevata d’ufficio dal giudice, nelle cause di risoluzione del contratto, viene accertata incidenter tantum senza effetto di giudicato, e l’orientamento per il quale ogni decisione di merito relativa alla risoluzione del contratto determina comunque un giudicato implicito sulla validità dello stesso.
Ordinanza interlocutoria n. 16630 del 3 luglio 2013
(Sezione Seconda Civile, Presidente F. Felicetti, Relatore A. Carrato)
DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DI DATI GENETICI A CARATTERE NON SANITARIO - TEST GENETICO PREDITTIVO - CONSENSO DELL'INTERESSATO - NECESSITA'
DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DI DATI GENETICI A CARATTERE NON SANITARIO - TEST GENETICO PREDITTIVO - CONSENSO DELL'INTERESSATO - NECESSITA'
La Prima Sezione Civile ha affermato che, al fine di svolgere un test genetico predittivo, seppur volto ad accertare la consanguineità per valutare il promovimento di azione di disconoscimento della paternità, è sempre necessario il consenso preventivo dell’interessato.
Sentenza 13 settembre 2013 n. 21014
(Sezione Prima Civile, Presidente M.G. Luccioli, Relatore M. Acierno)
TRIBUTI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE DILATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE
TRIBUTI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE DILATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, hanno deciso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
Sentenza 29 luglio 2013, n.18184
(Sezioni Unite Civili, Presidente M.G. Luccioli, Relatore B. Virgilio)
ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI
ROCESSO CIVILE - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI
Le S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui l’appello avverso sentenza ex art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice.
Sentenza n. 22848 dell’8 ottobre 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A.Rovelli, Relatore A. Cappabianca)
mercoledì 10 ottobre 2012
La riforma Fornero in tema di licenziamento
Il nuovo processo «d’urgenza»: il primo grado di giudizio. Innanzitutto una doverosa precisazione: il nuovo procedimento trova applicazione solo rispetto ai licenziamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 18 Stat. lav. (e dunque intimati da datori di lavoro provvisti di precisi requisiti occupazionali, nonché per i licenziamenti discriminatori o comunicati oralmente, indipendentemente dal dato occupazionale). Ciò premesso, l’art. 1, comma 48, della Riforma prevede che per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, purché relativi a «l’impugnativa dei licenziamenti [....] anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione dei rapporti di lavoro» e «salvo che (domande diverse) siano fondate sugli identici fatti» sia proposta, entro i 180 giorni successivi all’impugnazione del recesso (solo per i recessi comunicati dopo il 18 luglio 2012, mentre per quelli precedenti rimane il vecchio termine di 270 giorni), domanda giudiziale con un ricorso provvisto dei «requisiti di cui all’articolo 125 c.p.c.» e, dunque, privo di alcuna ragione di diritto o – peggio ancora - mezzo istruttorio. Il Giudice dovrà fissare udienza entro i 40 giorni successivi assegnando un termine per la notifica (anche a mezzo posta elettronica certificata) del ricorso non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza, con onere per il resistente di costituirsi entro i 5 giorni precedenti l’udienza di discussione. In tale ultima occasione lo stesso Giudice, «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio» ex art. 421 c.p.c. Il giudizio viene deciso con ordinanza immediatamente esecutiva, la cui efficacia non può essere sospesa né revocata fino alla pronuncia della sentenza di «secondo grado».
Il secondo grado di giudizio. Avverso tale provvedimento la parte soccombente può proporre opposizione con un ricorso «vecchio stile», ossia ex art. 414 c.p.c., innanzi al medesimo Tribunale che la ha emessa (e dunque probabilmente, nei Tribunali più piccoli, davanti allo stesso Giudice) entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla sua comunicazione, se anteriore. In assenza di alcuna espressa preclusione (presente invece per il successivo reclamo), sembra possibile ritenere che entrambi le parti potranno in questo secondo grado richiedere nuovi mezzi istruttori o formulare nuove domande, a condizione che «siano fondate sugli stessi fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti». La relativa udienza deve essere fissata entro i successivi 60 giorni con onere per l’opposto di costituirsi – con memoria ex art. 416 c.p.c. - entro i 10 giorni che precedono l’udienza. Anche in questo caso il Giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti istruttori, all’esito dei quali provvede con sentenza la cui motivazione deve essere depositata in cancelleria entro i 10 giorni successivi.
Il terzo grado di giudizio. Ma non è finita qui. Contro tale sentenza, la parte soccombente può proporre «reclamo» (istituto tipico del procedimento cautelare) innanzi alla Corte di Appello, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione o alla notificazione, se anteriore. In questa fase non sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti «salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile». La Corte di Appello deve fissare l’udienza entro i successivi 60 giorni nella quale può, ricorrendo gravi motivi, sospendere l’efficacia della sentenza reclamata. Anche la Corte di Appello è libera di procedere «nel modo che ritiene più opportuno» agli eventuali adempimenti istruttori, all’esito dei quali si pronuncia con sentenza da depositarsi entro i successivi dieci giorni.
La Cassazione. Infine, contro quest’ultima sentenza può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione entro i 60 giorni successi alla notifica e/o comunicazione del provvedimento (sei mesi in ipotesi di mancata notifica o comunicazione), la quale deve fissare l’udienza di discussione entro i 6 mesi successivi alla proposizione del ricorso. La Riforma precisa che l’eventuale richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di «secondo» grado deve essere richieste alla Corte di Appello.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – SOSPENSIONE DEL TERMINE
Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito, con specifico riguardo all'indennità di maternità, ma componendo un contrasto di portata generale, che la prescrizione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo una regola di settore, conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato.
Sentenza n. 5572 del 6 aprile 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore G. Amoroso)
CONTRATTI - AZIONE DI RISOLUZIONE - RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLA NULLITA' - AMMISSIBILITA'
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”.
Sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore P. D'Ascola)
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