Cassazione: SENTENZA N. 17127 DEL 9 AGOSTO 2011
CONTRATTO IN GENERALE – CAPARRA – COSTITUZIONE MEDIANTE CONSEGNA DI ASSEGNO BANCARIO – AMMISSIBILITA’ – OMESSA RISCOSSIONE – CONSEGUENZE
Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.
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