Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

giovedì 13 settembre 2012

Giudizio di ottemperanza - decreto ingiuntivo non opposto - ammissibilità

Giudizio di ottemperanza - decreto ingiuntivo non opposto - ammissibilità TAR Napoli, Sez. V, 15 dicembre 2005 / 14 giugno 2006, n. 6994 (Pres. D'Alessandro, rel. Palatiello) Se il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge ha valore di cosa giudicata, esso -quando, ovviamente, sia stato pronunciato nei confronti di una pubblica amministrazione, ovvero nei confronti di un soggetto privato che sia tenuto, in forza del giudicato, al compimento di un’attività implicante esercizio di potestà pubbliche (concessionario di pubblica funzione o di pubblico servizio) cfr.: Cons. Stato, Sez. IV^, 29 ottobre 2001, n. 5624- consente al creditore, a fronte dell’inadempimento del debitore pubblico, di adire il Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza ex artt. 37 e 3 L. n. 1034 del 1971 e 27, n. 4, T.U. n. 1054 del 1924, al pari di ciò che avviene nel caso di sentenze di condanna dell’A.G.O. passate in giudicato (cfr., ex multis, TAR Puglia, Bari, Sez. I^, 3 aprile 2003, n. 1573; 12 ottobre 1999, n. 1298; TAR Campania, Napoli, Sez. V^, 4 luglio 2003, n.8016; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 14 aprile 2003, n. 156; Cons. Stato, Sez. IV^, 31 maggio 2003, n. 3031; Cons. Stato, Sez. V^, 24 febbraio 2003, n. 982).

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