Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

giovedì 13 settembre 2012

Esecuzione Forzata relativa a PA ed a enti pubblici - Spatium adimplendi - Atto prodrominco all'esecuzione (precetto) - Opposizione all'esecuzione - Fondatezza - Rif.Leg. art. 1 L 742/69; art. 147 L 388/00; art. 44 DL 269/03 (conversione L 326/03); art. 615 cpc

Occorre stabilire, in particolare, se tale termine debba essere osservato anche per la notifica del precetto, oppure se sia sufficiente, come sostenuto dal giudice di prime cure, che sia intimato il pagamento per un tempo successivo ai 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, non essendo rilevante che, come è avvenuto nel caso di specie, la notifica del precetto avvenga prima della scadenza di tale termine. La norma in questione, introdotta dall'art.14 del d.l. 31.12.1996 n.669, conv. in legge 28.02.1998 n.30, che aveva inizialmente previsto il termine di 60 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, poi elevato a 120 giorni con la legge n.388/2000, è volta a consentire, con il differimento dell'esecuzione, che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completino le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, concedendo loro "uno spatium adimplendi per l'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, perseguendo, così, lo scopo di evitare il blocco dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche" (in tal senso, Corte Cost. n.142/1998). Il tenore letterale dell'art. 14 d.l. n.669/1996, come successivamente modificato dall'art.147 l. n.388/2000, invero, prevedendo il rispetto del termine di 120 giorni per l'inizio dell'esecuzione forzata e per il compimento degli atti esecutivi, sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicazione il precetto, non essendo, quest'ultimo, un atto esecutivo bensì un atto prodromico all'esecuzione (vd. per tutte, Cass. n.19966/2005 cit.; n.11170/2002). Tuttavia, come sostenuto recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di 120 giorni previsto dall'art.147 l.n.388/2000, deve intercorrere, alla luce della suddetta norma, anche tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica dell'atto di precetto. Fino a quando, infatti, tale termine, il quale costituisce una condizione legale di efficacia del titolo esecutivo, non sia scaduto, risulta impossibile giuridicamente notificare il precetto, in quanto quest'ultimo presuppone l'efficacia esecutiva del titolo a fondamento del quale viene fatto valere (Cass. n.19966/2005 cit.). Tale interpretazione è avvalorata anche dalla recente modifica normativa introdotta dall'art. 44, comma III, del d.l. 30.09.2003, n.269, conv. in legge 24.11.2003 n. 326, che, con un'interpretazione autentica del testo dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, ha espressamente previsto che, prima del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il creditore non possa procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell'atto di precetto. TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - SEZIONE SECONDA - Sentenza n. 2608/06,pronunziata il 30/05/2006, depositata il 14/11/2006.

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