Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

lunedì 27 febbraio 2012

Gli interessi del 10 per cento applicati sulle contravvenzioni rendono nulle le cartelle in cui viene chiesto di pagare le vecchie contravvenzioni. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione che fino a oggi è stata quasi ignorata la n. 3701 del 16 Luglio del 2007

C'è una sentenza, datata febbraio 2007, che potrebbe annullare le sanzioni di migliaia di cartelle di Equitalia. Una sentenza della Corte di Cassazione per anni introvabile anche nei database giuridici più forniti. Una pronuncia che, almeno sulla carta, segna un piccolo gol a favore dei debitori del fisco, dichiarando "illegittime" le sanzioni che la società di riscossione applica sulle multe e sulle ammende amministrative. A partire dalle infrazioni del codice della strada.

Per cinque anni, da quando cioè la Cassazione s'è pronunciata, nessuno ne ha mai sentito parlare. Fino a quando un avvocato di Bari, Vito Franco, ha deciso di andare in fondo alla vicenda. Abbonato a una delle più prestigiose banche dati giuridiche private d'Italia si mette a dare la caccia alla sentenza fantasma. Eppure anche negli archivi telematici per i professionisti non trova alcun riscontro.

Quel pronunciamento fantasma sembra non esistere. La ricerca si trasferisce online, fra siti, blog giuridici, forum di discussione fra fiscalisti. Anche qui niente. L'unica soluzione è andare a Roma e spulciare negli archivi cartacei della Suprema Corte. E così, si mette a scartabellare fra mucchi di carte alti come armadi. E alla fine ecco che spunta la sentenza annulla-sanzioni. E' stata depositata in Cassazione il 16 luglio 2007. Porta il numero di protocollo 3701. E parla chiaro: gli interessi del 10 per cento semestrale applicati da Equitalia sono illegittimi.

Una pretesa del fisco, insomma, che i giudici contestano, spiegando che non è diritto dello Stato incassare quella specie di tassa sulle multe. Eppure, anche di fronte a una decisione del genere, dal 2007 a oggi Equitalia ha continuato ad applicare il rincaro: "Non è cambiato nulla. Le maggiorazioni continuano a essere presenti in tutte le cartelle relative alle sanzioni amministrative", spiega l'avvocato Franco. Proprio come risulta da centinaia di cartelle esattoriali. Gli esempi possono essere molti. Una, ad esempio, chiede la riscossione di 13.561 euro per un cumulo di multe non pagate.

Ecco che nel conto di Equitalia ben 3.292 euro di maggiorazioni, secondo la sentenza della Cassazione, sarebbero "illegittime". Un caso molto diffuso, visto che gli automobilisti in debito con il fisco sono una percentuale piuttosto alta dei "clienti" di Equitalia: "A occhio e croce potrebbero rappresentare il 30 per cento delle cartelle emesse", spiega il legale, che fa da consulente anche a un'associazione di tutela dei consumatori, l'Assdac di Bari, che negli ultimi anni ha presentato oltre 3.500 ricorsi.

A fare due conti le sanzioni "irregolari" creano maggiorazioni di milioni di euro, soldi che non sarebbero dovuti, secondo la Cassazione. Che sul "no" alla sovrattassa del 10 per cento parla chiaro: in caso di ritardo nel pagamento della sanzione, va applicata "l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10 per cento. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili".
ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 702 DEL 18 GENNAIO 2012



PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
a Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione interpretativa circa il disposto dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che impone al procuratore, esercente in un giudizio fuori della “circoscrizione del tribunale” cui è assegnato, di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, poiché altrimenti si intende eletto domicilio presso la cancelleria, essendo controverso se tale elezione di domicilio “ex lege” valga soltanto per il giudizio di primo grado (salvo il caso del procuratore esercente fuori distretto) oppure anche ai fini dell’impugnazione (ai fini, cioè, della notifica della sentenza per il decorso del termine breve e della notifica dell’atto di gravame).

Testo Completo:
Ordinanza interlocutoria n. 702 del 18 gennaio 2012

(Sezione Lavoro, Presidente P. Stile - Estensore G. Mammone)
RISARCIMENTO DANNI – DANNO MORALE – DISTINZIONE DAL DANNO BIOLOGICO – CONFIGURABILITA’
La distinzione tra la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, e quella del cd. danno biologico trova rinnovata espressione anche nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, con la conseguenza che da essa il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione dei danni da illecito civile.

Testo Completo:
Sentenza n. 18641 del 12 settembre 2011

(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore G. Travaglino)
PROCEDIMENTO CIVILE – RISARCIMENTO DEL DANNO - FRAZIONAMENTO DELLA DOMANDA DELLE DIVERSE VOCI DI DANNO - ABUSO DEL PROCESSO - CONSEGUENZE - IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 22 dicembre 2011, n.28286

MASSIMA. I principi di buona fede e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili. Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata, indipendentemente dalla tipologia della domanda concretamente azionata.

2. Va esclusa la possibilità di "parcellizzazione" della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, quando le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito si siano puntualmente e definitivamente verificate.

3. La disarticolazione dell'unico rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, con l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, per essere attuata con ed attraverso il processo, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.
IMPUGNAZIONI CIVILI – CITAZIONE DI APPELLO – MANCANZA DELL'AVVERTIMENTO DI CUI ALL'ART. 163, TERZO COMMA, N. 7, COD. PROC. CIV. - NULLITA' - LIMITI - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA'
La Sez. II, ponendosi in consapevole contrasto con un precedente orientamento della S.C., ha affermato che, nell’ipotesi in cui venga proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ. da parte dell’appellato contumace in secondo grado per l’omesso avvertimento relativo alle conseguenze della costituzione tardiva, di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., nell’atto di citazione di appello, notificato al difensore costituito in primo grado, non si determina un “error in procedendo” sanzionato dalla nullità del procedimento di secondo grado e dal conseguente rinvio per la rinnovazione della citazione in appello, quando il ricorrente non sia in grado neppure di indicare quale pregiudizio al proprio diritto di difesa sia derivato da tale omissione, non potendosi ravvisare, in tale ipotesi una concreta violazione dei principi regolatori del giusto processo anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ.

Testo Completo:
Sentenza n. 30652 del 30 dicembre 2011

(Sezione Seconda Civile, Presidente S. Petitti, Relatore P. D’Ascola)
APPALTO PUBBLICO - ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
- AMPIA DISCREZIONALITA' - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA "NON CONDIVISIONE" - SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE
In tema di appalti pubblici le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con due sentenze in pari data, hanno affermato che il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all’impugnazione di provvedimenti di esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità dell’appaltatore – li annulli sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza ravvisare la pretestuosità di tale valutazione.

Testo Completo:
Sentenza n. 2313 del 17 febbraio 2012

(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore L. Macioce)
COMPETENZA – COMPETENZA PER MATERIA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO – RELATIVO A CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA – COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.

Testo Completo:
Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D'Alonzo)


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IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE – DEPOSITO DI ATTI
In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. (ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

Testo Completo:
Sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011

(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Amatucci)
PREVENTIVO LEGALE non più obbligatorio - Dietrofront del Governo

Caro Zibaldone, pare saltato l'obbligo (ai miei occhi inesigibile) di preventivo scritto per i professionisti. Il compenso sarà pattuito con un "preventivo di massima"; è stato lo stesso Governo Monti a fare retromarcia. Ancora, scompare an ...

Fonte: Studiocataldi.it

Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11553.asp
ISTANZA DI TRATTAZIONE ABOLITA!!! - Una vittoria - Niente più estinzione o rinuncia all'impugnazione

Caro Zibaldone, non credo ai miei occhi! Domenica girovagavo per il sito istituzionale del Parlamento quando ha attirato la mia attenzione la Legge di conversione del Decreto Legge n.10 del 17 febbraio 2012 che prevede che l'art. 26 della l ...

Fonte: Studiocataldi.it

Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11550.asp
RISARCIMENTO MICROPERMANENTI - 'lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo' - Commento a prima lettura

Quella che segue vuol essere più una carrellata-flash che una disamina analitica degli emendamenti al Decreto sulle liberalizzazioni che hanno infilato la sorpresa. Ancora frammentarie le news sull'incerto destino delle lesioni personali mi ...

Fonte: Studiocataldi.it

Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11547.asp