Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

mercoledì 10 ottobre 2012

La riforma Fornero in tema di licenziamento

Il nuovo processo «d’urgenza»: il primo grado di giudizio. Innanzitutto una doverosa precisazione: il nuovo procedimento trova applicazione solo rispetto ai licenziamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 18 Stat. lav. (e dunque intimati da datori di lavoro provvisti di precisi requisiti occupazionali, nonché per i licenziamenti discriminatori o comunicati oralmente, indipendentemente dal dato occupazionale). Ciò premesso, l’art. 1, comma 48, della Riforma prevede che per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, purché relativi a «l’impugnativa dei licenziamenti [....] anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione dei rapporti di lavoro» e «salvo che (domande diverse) siano fondate sugli identici fatti» sia proposta, entro i 180 giorni successivi all’impugnazione del recesso (solo per i recessi comunicati dopo il 18 luglio 2012, mentre per quelli precedenti rimane il vecchio termine di 270 giorni), domanda giudiziale con un ricorso provvisto dei «requisiti di cui all’articolo 125 c.p.c.» e, dunque, privo di alcuna ragione di diritto o – peggio ancora - mezzo istruttorio. Il Giudice dovrà fissare udienza entro i 40 giorni successivi assegnando un termine per la notifica (anche a mezzo posta elettronica certificata) del ricorso non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza, con onere per il resistente di costituirsi entro i 5 giorni precedenti l’udienza di discussione. In tale ultima occasione lo stesso Giudice, «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio» ex art. 421 c.p.c. Il giudizio viene deciso con ordinanza immediatamente esecutiva, la cui efficacia non può essere sospesa né revocata fino alla pronuncia della sentenza di «secondo grado». Il secondo grado di giudizio. Avverso tale provvedimento la parte soccombente può proporre opposizione con un ricorso «vecchio stile», ossia ex art. 414 c.p.c., innanzi al medesimo Tribunale che la ha emessa (e dunque probabilmente, nei Tribunali più piccoli, davanti allo stesso Giudice) entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla sua comunicazione, se anteriore. In assenza di alcuna espressa preclusione (presente invece per il successivo reclamo), sembra possibile ritenere che entrambi le parti potranno in questo secondo grado richiedere nuovi mezzi istruttori o formulare nuove domande, a condizione che «siano fondate sugli stessi fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti». La relativa udienza deve essere fissata entro i successivi 60 giorni con onere per l’opposto di costituirsi – con memoria ex art. 416 c.p.c. - entro i 10 giorni che precedono l’udienza. Anche in questo caso il Giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti istruttori, all’esito dei quali provvede con sentenza la cui motivazione deve essere depositata in cancelleria entro i 10 giorni successivi. Il terzo grado di giudizio. Ma non è finita qui. Contro tale sentenza, la parte soccombente può proporre «reclamo» (istituto tipico del procedimento cautelare) innanzi alla Corte di Appello, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione o alla notificazione, se anteriore. In questa fase non sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti «salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile». La Corte di Appello deve fissare l’udienza entro i successivi 60 giorni nella quale può, ricorrendo gravi motivi, sospendere l’efficacia della sentenza reclamata. Anche la Corte di Appello è libera di procedere «nel modo che ritiene più opportuno» agli eventuali adempimenti istruttori, all’esito dei quali si pronuncia con sentenza da depositarsi entro i successivi dieci giorni. La Cassazione. Infine, contro quest’ultima sentenza può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione entro i 60 giorni successi alla notifica e/o comunicazione del provvedimento (sei mesi in ipotesi di mancata notifica o comunicazione), la quale deve fissare l’udienza di discussione entro i 6 mesi successivi alla proposizione del ricorso. La Riforma precisa che l’eventuale richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di «secondo» grado deve essere richieste alla Corte di Appello.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – SOSPENSIONE DEL TERMINE

Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito, con specifico riguardo all'indennità di maternità, ma componendo un contrasto di portata generale, che la prescrizione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo una regola di settore, conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato. Sentenza n. 5572 del 6 aprile 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore G. Amoroso)

CONTRATTI - AZIONE DI RISOLUZIONE - RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLA NULLITA' - AMMISSIBILITA'

Componendo un contrasto di giurisprudenza, le S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”. Sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore P. D'Ascola)

PROCEDIMENTO CIVILE - AVVOCATO ESERCITANTE FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE CUI E' ASSEGNATO - ELEZIONE DI DOMICILIO EX LEGE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE - CONDIZIONI - MANCATA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA COMUNICATO ALL'ORDINE - CONFIGURABILITA'

La Sezioni Unite Civili Civili hanno affermato che l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, relativo alla domiciliazione ex lege dell’avvocato esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale di assegnazione, trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, tale domiciliazione ex lege può conseguire soltanto ove il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Amoroso)

COMUNIONE - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI GESTIONE D'AFFARI - CONFIGURABILITA' - DIRITTO DEL COMPROPRIETARIO NON LOCATORE DI ESIGERE I CANONI LOCATIVI DAL CONDUTTORE - NECESSITA' DEL CONTRADDITTORIO CON IL COMPROPRIETARIO LOCATORE

Le Sezioni Unite Civili hanno affermato che la locazione della cosa oggetto di comunione da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore ed esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni proporzionata alla rispettiva quota di proprietà indivisa. Sentenza n. 11135 del 4 luglio 2012 (Sezioni Unite Civili,, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)

CONTRATTI - AZIONE DI RISOLUZIONE - RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLA NULLITA' - AMMISSIBILITA'

Componendo un contrasto di giurisprudenza, le S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”. Sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore P. D'Ascola)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI – PRONUNCIA – REGIME IMPUGNATORIO

Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le S.U. hanno affermato che, in tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione, in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l’appello. Nel caso deciso, peraltro, le S.U. hanno ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, in quanto proposto dalla parte in base all’orientamento giurisprudenziale consolidato all’epoca della sua formulazione. Sentenza n. 16727 del 2 ottobre 2012 - Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI – DIRITTO DEL VINCITORE ALL’INQUADRAMENTO PREVISTO NEL BANDO

Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le S.U. hanno affermato che, in tema di impiego pubblico privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso. Sentenza n. 16728 del 2 ottobre 2012 S- ezioni Unite Civili, Presidente L.A. Rovelli, Relatore G. Mammone