Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

lunedì 11 novembre 2013

PROVA CONTRARIA EX ART. 184 COD. PROC. CIV. (NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 353 DEL 1990) – RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE “CONTROPROVE”

L’indicazione della “prova contraria”, consentita dall’art. 184, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (nella formulazione dettata dall’art. 18 della legge n. 353 del 1990), in forza di ulteriore termine fissato dal giudice rispetto a quello per la produzione documentale e di nuovi mezzi di prova, va riferita unicamente alle (contro)prove volte a contrastare le prove richieste nel contesto dell’operare del primo termine previsto dal citato art. 184, e non già a dare in genere prova contraria dei fatti allegati. Sentenza n. 12119 del 17 maggio 2013 (Sezione Terza Civile, Presidente A. Segreto, Relatore E. Vincenti)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - ASSICURATO TRASPORTATO - DANNO ALLA PERSONA - RISARCIMENTO A CARICO DEL PROPRIO ASSICURATORE - SPETTANZA

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”). Sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013 (Sezione Terza Civile, Presidente G. M. Berruti, Relatore G. B. Petti)

CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE CARATTERIZZATO DA IRREGOLARITA' URBANISTICHE - CONSEGUENZE - NULLITA'

La Seconda Sezione Civile ha affermato che il contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è da considerare nullo per contrarietà alla legge, trattandosi di questione che non può trovare rimedio nella disciplina dell’inadempimento. Sentenza n. 23591 del 17 ottobre 2013 (Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore I. Parziale)

A.T.P. - Danni alla scuola Principe di Piemonte: individuate le responsabilità

Danni alla scuola Principe di Piemonte: individuate le responsabilità I due consulenti tecnici del tribunale hanno stabilito che la responsabilità dei danni subiti dall’edificio scolastico della Principe di Piemonte sono ascrivibili al progettista, alla ditta esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori, al collaudatore e al geologo interessato Redazione in Attualita'Mer, 16/10/2013 - 11:40 SANTA MARIA CAPUA VETERE - Via libera alla procedura di gara per i lavori alla scuola 'Principe di Piemonte'. E’ stata infatti depositata, in sede giudiziaria, la relazione di consulenza dalla quale emerge che, nonostante le difese di tutti gli otto convenuti regolarmente costituiti, sono state condivise e accolte tutte le osservazioni presentate dal legale del Comune, l’avvocato Gianfranco Corvino. I due consulenti tecnici del tribunale hanno stabilito che la responsabilità dei danni subiti dall’edificio scolastico della Principe di Piemonte sono ascrivibili al progettista, alla ditta esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori, al collaudatore e al geologo interessato. La relazione fissa anche in oltre 172mila euro la somma occorrente per riportare l’edificio alle condizioni precedenti al danno provocato. A tale somma vanno ovviamente aggiunti gli ulteriori danni subiti dal Comune e gli ulteriori oneri economici sostenuti dall’ente a seguito della forzata chiusura della scuola, somme che saranno oggetto del successivo giudizio di merito. Il deposito della relazione di consulenza consente, a questo punto, l’avvio della procedura d’appalto per i lavori da effettuarsi nell’edificio, che era rimasta bloccata proprio in attesa del documento dei periti del tribunale. "Si avvia finalmente a conclusione – dichiara il sindaco Biagio Di Muro – una delle tante questioni che abbiamo ereditato e alle quali stiamo ponendo rimedio. Sono queste le risposte che i moralizzatori immorali e amorali meritano, affinché ricordino gli scempi che hanno lasciato alla città prima di abbandonarsi a polemiche strumentali, demagogiche e soprattutto infondate. A chi oggi sa solo puntare il dito, dobbiamo dire che purtroppo una parte del nostro tempo deve essere speso a rimediare agli errori lasciatici dal passato". Fonte: www.interno18.it

SUCCESSIONI - ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO - ECCEZIONE IN SENSO LATO - CONSEGUENZE - RILEVABILITA' IN APPELLO ANCHE IN FAVOR3E DI ALTRO CHIAMATO - SUSSISTENZA

e Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che l’esistenza dell’accettazione con beneficio d’inventario costituisce l’oggetto di un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio anche in appello, purché risultante dagli atti, pur senza specifica allegazione di parte ed anche in favore di altro chiamato inizialmente contumace. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 7 maggio 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore D'Ascola)

VENDITA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DELL'ACQUIRENTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA - LIMITI

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che, nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo, e non sussista, pertanto, alcun suo interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ., al fine di conservare come proprio acquirente l’originario stipulante, onde, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data. Sentenza n. 11523 del 14 maggio 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)

PROCEDURA CIVILE - NULLITA' DEL CONTRATTO - RILIEVO D'UFFICIO NELLE CAUSE DI RISOLUZIONE - EFFETTI IN ORDINE AL GIUDICATO - RIMESSIONE ALLE S.U.

La Sezione Seconda Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della decisione sulla questione di massima di particolare importanza concernente i rapporti tra la soluzione secondo cui la nullità rilevata d’ufficio dal giudice, nelle cause di risoluzione del contratto, viene accertata incidenter tantum senza effetto di giudicato, e l’orientamento per il quale ogni decisione di merito relativa alla risoluzione del contratto determina comunque un giudicato implicito sulla validità dello stesso. Ordinanza interlocutoria n. 16630 del 3 luglio 2013 (Sezione Seconda Civile, Presidente F. Felicetti, Relatore A. Carrato)

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DI DATI GENETICI A CARATTERE NON SANITARIO - TEST GENETICO PREDITTIVO - CONSENSO DELL'INTERESSATO - NECESSITA'

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DI DATI GENETICI A CARATTERE NON SANITARIO - TEST GENETICO PREDITTIVO - CONSENSO DELL'INTERESSATO - NECESSITA' La Prima Sezione Civile ha affermato che, al fine di svolgere un test genetico predittivo, seppur volto ad accertare la consanguineità per valutare il promovimento di azione di disconoscimento della paternità, è sempre necessario il consenso preventivo dell’interessato. Sentenza 13 settembre 2013 n. 21014 (Sezione Prima Civile, Presidente M.G. Luccioli, Relatore M. Acierno)

TRIBUTI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE DILATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE

TRIBUTI - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE DILATORIO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, hanno deciso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. Sentenza 29 luglio 2013, n.18184 (Sezioni Unite Civili, Presidente M.G. Luccioli, Relatore B. Virgilio)

ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI

ROCESSO CIVILE - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RECLAMO AL COLLEGIO - APPELLO CONTRO TALE SENTENZA PROPOSTO CON CITAZIONE INVECE CHE CON RICORSO - SANATORIA - CONDIZIONI Le S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui l’appello avverso sentenza ex art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice. Sentenza n. 22848 dell’8 ottobre 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente L. A.Rovelli, Relatore A. Cappabianca)