Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

lunedì 27 febbraio 2012

IMPUGNAZIONI CIVILI – CITAZIONE DI APPELLO – MANCANZA DELL'AVVERTIMENTO DI CUI ALL'ART. 163, TERZO COMMA, N. 7, COD. PROC. CIV. - NULLITA' - LIMITI - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA'
La Sez. II, ponendosi in consapevole contrasto con un precedente orientamento della S.C., ha affermato che, nell’ipotesi in cui venga proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ. da parte dell’appellato contumace in secondo grado per l’omesso avvertimento relativo alle conseguenze della costituzione tardiva, di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., nell’atto di citazione di appello, notificato al difensore costituito in primo grado, non si determina un “error in procedendo” sanzionato dalla nullità del procedimento di secondo grado e dal conseguente rinvio per la rinnovazione della citazione in appello, quando il ricorrente non sia in grado neppure di indicare quale pregiudizio al proprio diritto di difesa sia derivato da tale omissione, non potendosi ravvisare, in tale ipotesi una concreta violazione dei principi regolatori del giusto processo anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ.

Testo Completo:
Sentenza n. 30652 del 30 dicembre 2011

(Sezione Seconda Civile, Presidente S. Petitti, Relatore P. D’Ascola)

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