Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

lunedì 11 novembre 2013

VENDITA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DELL'ACQUIRENTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA - LIMITI

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che, nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo, e non sussista, pertanto, alcun suo interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ., al fine di conservare come proprio acquirente l’originario stipulante, onde, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data. Sentenza n. 11523 del 14 maggio 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)

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