Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

mercoledì 10 ottobre 2012

PROCEDIMENTO CIVILE - AVVOCATO ESERCITANTE FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE CUI E' ASSEGNATO - ELEZIONE DI DOMICILIO EX LEGE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE - CONDIZIONI - MANCATA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA COMUNICATO ALL'ORDINE - CONFIGURABILITA'

La Sezioni Unite Civili Civili hanno affermato che l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, relativo alla domiciliazione ex lege dell’avvocato esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale di assegnazione, trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, tale domiciliazione ex lege può conseguire soltanto ove il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore G. Amoroso)

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