Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

mercoledì 10 ottobre 2012

La riforma Fornero in tema di licenziamento

Il nuovo processo «d’urgenza»: il primo grado di giudizio. Innanzitutto una doverosa precisazione: il nuovo procedimento trova applicazione solo rispetto ai licenziamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 18 Stat. lav. (e dunque intimati da datori di lavoro provvisti di precisi requisiti occupazionali, nonché per i licenziamenti discriminatori o comunicati oralmente, indipendentemente dal dato occupazionale). Ciò premesso, l’art. 1, comma 48, della Riforma prevede che per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, purché relativi a «l’impugnativa dei licenziamenti [....] anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione dei rapporti di lavoro» e «salvo che (domande diverse) siano fondate sugli identici fatti» sia proposta, entro i 180 giorni successivi all’impugnazione del recesso (solo per i recessi comunicati dopo il 18 luglio 2012, mentre per quelli precedenti rimane il vecchio termine di 270 giorni), domanda giudiziale con un ricorso provvisto dei «requisiti di cui all’articolo 125 c.p.c.» e, dunque, privo di alcuna ragione di diritto o – peggio ancora - mezzo istruttorio. Il Giudice dovrà fissare udienza entro i 40 giorni successivi assegnando un termine per la notifica (anche a mezzo posta elettronica certificata) del ricorso non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza, con onere per il resistente di costituirsi entro i 5 giorni precedenti l’udienza di discussione. In tale ultima occasione lo stesso Giudice, «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio» ex art. 421 c.p.c. Il giudizio viene deciso con ordinanza immediatamente esecutiva, la cui efficacia non può essere sospesa né revocata fino alla pronuncia della sentenza di «secondo grado». Il secondo grado di giudizio. Avverso tale provvedimento la parte soccombente può proporre opposizione con un ricorso «vecchio stile», ossia ex art. 414 c.p.c., innanzi al medesimo Tribunale che la ha emessa (e dunque probabilmente, nei Tribunali più piccoli, davanti allo stesso Giudice) entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla sua comunicazione, se anteriore. In assenza di alcuna espressa preclusione (presente invece per il successivo reclamo), sembra possibile ritenere che entrambi le parti potranno in questo secondo grado richiedere nuovi mezzi istruttori o formulare nuove domande, a condizione che «siano fondate sugli stessi fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti». La relativa udienza deve essere fissata entro i successivi 60 giorni con onere per l’opposto di costituirsi – con memoria ex art. 416 c.p.c. - entro i 10 giorni che precedono l’udienza. Anche in questo caso il Giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti istruttori, all’esito dei quali provvede con sentenza la cui motivazione deve essere depositata in cancelleria entro i 10 giorni successivi. Il terzo grado di giudizio. Ma non è finita qui. Contro tale sentenza, la parte soccombente può proporre «reclamo» (istituto tipico del procedimento cautelare) innanzi alla Corte di Appello, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione o alla notificazione, se anteriore. In questa fase non sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti «salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile». La Corte di Appello deve fissare l’udienza entro i successivi 60 giorni nella quale può, ricorrendo gravi motivi, sospendere l’efficacia della sentenza reclamata. Anche la Corte di Appello è libera di procedere «nel modo che ritiene più opportuno» agli eventuali adempimenti istruttori, all’esito dei quali si pronuncia con sentenza da depositarsi entro i successivi dieci giorni. La Cassazione. Infine, contro quest’ultima sentenza può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione entro i 60 giorni successi alla notifica e/o comunicazione del provvedimento (sei mesi in ipotesi di mancata notifica o comunicazione), la quale deve fissare l’udienza di discussione entro i 6 mesi successivi alla proposizione del ricorso. La Riforma precisa che l’eventuale richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di «secondo» grado deve essere richieste alla Corte di Appello.

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