Studio Legale Corvino, Patrocinio in Cassazione, Piazza Mazzini, Pal. Cirillo (cap 81055) Santa Maria Capua Vetere (CE), Tel. e Fax 0823 846296, Avv. Gianfranco Corvino - Avv. Eloisa Avenia
giovedì 13 settembre 2012
COMUNIONE - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI
GESTIONE D'AFFARI - CONFIGURABILITA' - DIRITTO DEL COMPROPRIETARIO NON LOCATORE DI ESIGERE I CANONI LOCATIVI DAL CONDUTTORE - NECESSITA' DEL CONTRADDITTORIO CON IL COMPROPRIETARIO LOCATORE
Le Sezioni Unite Civili hanno affermato che la locazione della cosa oggetto di comunione da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore ed esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni proporzionata alla rispettiva quota di proprietà indivisa.
Sentenza n. 11135 del 4 luglio 2012 (Sezioni Unite Civili,, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)
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