Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

venerdì 14 settembre 2012

È il funzionario a rispondere del contratto non approvato dall'ente

Il contratto stipulato dall'ente locale "in difetto di una valido impegno di spesa" non può essere riferito al Comune. E ciò proprio "per l'invalidità dell'impegno assunto senza la necessaria copertura finanziaria". In questi casi, dunque, rimane esperibile unicamente l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e funzionari dell'ente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 14785/2012, confermando la sentenza della corte di Appello di Palermo e respingendo la richiesta di pagamento a titoli di corrispettivo, per un contratto stipulato nel 1997, di oltre 300milioni di lire da parte di una società di riscossione dei tributi. Bocciata in particolare la doglianza secondo cui sarebbe illegittima la disposizione del Testo unico enti locali (Dlgs 267/2012) laddove prevede che sia il soggetto privato a farsi carico della verifica della corretta registrazione contabile dell'impegno di spesa nel capitolo di bilancio dell'ente. La suprema Corte, infatti, richiamando la Consulta (sentenze 446/1995 e 295/1997), ricorda come tale passaggio legislativo fu introdotto con la finalità di "sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza" ed "assicurare che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti riservata agli organi a ciò deputati". Da qui la considerazione per cui "gli atti di acquisizione di beni e servizi senza delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria solo apparentemente sono riconducibili all'ente pubblico". In tali casi, infatti, si realizza "una frattura del nesso organico con l'apparato pubblico (che fra l'altro il terzo contraente non dovrebbe ignorare)" che "vale ad impedire di ricondurre la fattispecie agli schemi di responsabilità dell'amministrazione". Del resto, conclude la Corte, l'ente neppure successivamente ha provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, per cui la nullità del contratto non è mai stata sanata e dunque "il rapporto obbligatorio intercorreva unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che aveva autorizzato la prestazione

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