Studio Legale Corvino, Patrocinio in Cassazione, Piazza Mazzini, Pal. Cirillo (cap 81055) Santa Maria Capua Vetere (CE), Tel. e Fax 0823 846296, Avv. Gianfranco Corvino - Avv. Eloisa Avenia
giovedì 13 settembre 2012
CONTRATTO PRELIMINARE - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DI PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE
- SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DEL CONSENSO - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE IN CASO DI MANCANZA DEL CONSENSO
Ai fini dell’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione del contratto da parte di entrambi i coniugi in comunione legale ma è sufficiente il consenso dell’altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell’art. 184 cod. civ., nel rispetto del principio generale di buona fede e dell’affidamento, nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione.
Testo Completo:
Cassazione Civile, Sentenza n. 12923 del 24 luglio 2012
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