Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

giovedì 13 settembre 2012

CONTRATTO PRELIMINARE - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DI PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DEL CONSENSO - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE IN CASO DI MANCANZA DEL CONSENSO Ai fini dell’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione del contratto da parte di entrambi i coniugi in comunione legale ma è sufficiente il consenso dell’altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell’art. 184 cod. civ., nel rispetto del principio generale di buona fede e dell’affidamento, nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione. Testo Completo: Cassazione Civile, Sentenza n. 12923 del 24 luglio 2012

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