Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

martedì 14 giugno 2011

CORTE D'APPELLO DI SALERNO - Sentenza 25 giugno 2008, n. 620


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglio comunale - Cause di ineleggibilità - Azione popolare - Art. 70 T.U.E.L. - Proposizione del ricorso - Termine di trenta giorni - Natura perentoria - Esclusione - Ragioni. L’art. 82, c. 2 del d.P.R. 570/60, espressamente richiamato dall’art. 70 del T.U.E.L., dettato in materia di ricorsi elettorali, prevede che l’azione popolare per l’impugnazione delle deliberazioni adottate in materia di eleggibilità del Consiglio Comunale possa essere proposta con ricorso entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della delibera. La ratio della norma non consente però di intendere tale termine come perentorio. E’ ben vero che esiste un generale interesse a che il risultato delle elezioni (frutto di scelta dei cittadini e dunque espressione della sovrana volontà popolare) abbia un consolidamento temporale che dia certezza della scelta e consenta l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa, ma è altrettanto vero che non può consentirsi, per il solo fatto del decorso del tempo, che il raggiungimento di dette finalità possa essere conseguito a cagione e a discapito del più alto interesse ad escludere il consolidamento di situazioni anche solo potenzialmente dannose all’Ente territoriale e alla comunità di esponenza (cfr. Cass. 3473/00; 18128/02; 14199/04; 15104/05, secondo cui ai fini della proponibilità dell’Azione popolare non esiste alcun termine di decadenza). Pres. Bartoli, Est. Crespi - D.D.R. (avv. Rago) c. L.R. (avv. Romeo) - CORTE D’APPELLO DI SALERNO - 25 giugno 2008, n. 620

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Ineleggibilità e incompatibilità - Contemporanea assunzione della carica elettiva e della carica “funzionale” - Art. 67 T.U.E.L. - Interpretazione. L’art. 67 T.U.E.L. deve essere interpretato nel senso che la contemporanea assunzione della carica elettiva e della carica “funzionale” sia giustificata qualora la seconda venga attribuita in ragione della prima nei soli casi in cui lo scopo dell’Ente funzionale coincida con interessi primari della collettività locale. Non può pertanto ritenersi che tale disposizione consenta al soggetto fisico che già ricopre una carica tra quelle elencate agli artt. 60 e 63 T.U.E.L. di accedere alla competizione elettorale in situazione di potenziale squilibrio, dato proprio dalla sua carica in seno ad Ente o Società, o anche di continuare a mantenere entrambe le cariche con ciò realizzandosi conflitto di interessi da alcunché giustificato (nella specie, il consigliere comunale al momento della candidatura e della elezione era componente del Consiglio di amministrazione di un’Azienda speciale - ente strumentale dell’Ente locale - istituita ai sensi degli artt. 113 e 114 T.U.E.L.) Pres. Bartoli, Est. Crespi - D.D.R. (avv. Rago) c. L.R. (avv. Romeo) - CORTE D’APPELLO DI SALERNO - 25 giugno 2008, n. 620

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Materia elettorale - Potestà esclusiva statale - Art. 117, c. 2, lett. p) Cost. - Potestà regolamentare e statutaria degli Enti locali - Limiti - Introduzione di deroghe alle disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità - Potere - Carenza. Nella materia elettorale, ai sensi dell’art. 117, c.2 lett. p) Cost., residua alla potestà regolamentare o statutaria degli Enti locali solo il compito di attuare e adeguare allo specifico assetto organizzativo dell’ente disposizioni adottate dal legislatore primario. Lo statuto comunale non può pertanto introdurre deroghe a principi sanciti da norma di legge a potestà esclusiva, escludendo in maniera illegittima l’applicazione delle disposizioni relative a ineleggibilità e incompatibilità, e intervenendo in materia sottratta alla potestà regolamentare e statutaria degli Enti Locali. Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli Enti locali di stabilire in via autonoma siffatte deroghe, risulterebbe eluso anche il fine voluto dall’art. 51 Cost. di assicurare a tutti i cittadini “condizioni di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive”. Pres. Bartoli, Est. Crespi - D.D.R. (avv. Rago) c. L.R. (avv. Romeo) - CORTE D’APPELLO DI SALERNO - 25 giugno 2008, n. 620

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