Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

mercoledì 22 giugno 2011

SENTENZA N. 12957 DEL 14 GIUGNO 2011



PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTIVITA' ISTRUTTORIA - DELEGA AD UNO DEI COMPONENTI - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
La Corte, innovando rispetto a propri precedenti arresti ha affermato che l’attività istruttoria svolta su delega del Collegio da uno dei suoi componenti, in violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla Corte d’Appello, non si traduce tout court in un vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con conseguente nullità assoluta della pronuncia, occorrendo a tal fine la specifica deduzione e il positivo riscontro che l’attività stessa abbia, in concreto, comportato l’esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al Collegio.

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